Art. 76 LStrI

Carcerazione in vista di rinvio coatto

1 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, o pronunciata una decisione di prima istanza di espulsione secondo l’articolo 66a o 66abis CP o l’articolo 49a o 49abis CPM , l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può:
  1. a. mantenere in carcere lo straniero che già vi si trova sulla base dell’articolo 75;
  2. b. incarcerare lo straniero se: 1. sono dati i motivi secondo l’articolo 75 cpv. 1 lett. a, b, c, f, g, h od i, 2. … 3. indizi concreti fanno temere ch’egli intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all’obbligo di collaborare secondo l’articolo 90 della presente legge e l’articolo 8 cpv. 1 lett. a o l’articolo 47 cpv. 1 LAsi , 4. il suo comportamento precedente indica ch’egli non si attiene alle disposizioni delle autorità, 5. la decisione d’allontanamento è notificata in un centro della Confederazione e l’esecuzione dell’allontanamento è presumibilmente attuabile, 6. …
1bis Nei casi Dublino l’ordine di carcerazione è retto dall’articolo 76a.
2 La carcerazione secondo il cpv. 1 lett. b n. 5 può durare 30 giorni al massimo.
3 I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all’articolo 79.
4 I passi necessari per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione secondo la presente legge oppure per l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM sono intrapresi senza indugio.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

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