Art. 79 LStrI

Durata massima della carcerazione

1 La carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 75–77 e la carcerazione cautelativa secondo l’articolo 78 non possono, assieme, durare più di sei mesi.
2 Con il consenso dell’autorità giudiziaria cantonale, la durata massima della carcerazione può essere prorogata di un periodo determinato non superiore a 12 mesi o, se si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, non superiore a sei mesi se:
  1. a. l’interessato non coopera con l’autorità competente;
  2. b. si verificano ritardi nella trasmissione dei documenti necessari alla partenza da parte di uno Stato che non è uno Stato Schengen.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ammissibilità della carcerazione cautelativa; partenza volontaria impossibile a seguito delle restrizioni di viaggio dovute alla pandemia di coronavirus (Mali)
    · 21/07/2020 · 100 citazioni Riassunto
  2. 2
    Carcerazione amministrativa a seguito di un'espulsione giudiziaria e preceduta da carcerazioni pronunciate dopo una decisione di rinvio in materia d'asilo; durata massima della carcerazione
    · 18/11/2019 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.