Fatti
Il ricorrente [A.] afferma di provenire dal Mali. È stato posto in detenzione per l'allontanamento il 19 settembre 2019 e trasferito in detenzione coercitiva il 14 gennaio 2020. La detenzione coercitiva è stata più volte prorogata, l'ultima volta fino al 14 agosto 2020. [A.] ha chiesto al Tribunale federale di essere scarcerato, in quanto a causa delle restrizioni ai viaggi nell'ambito della lotta contro la pandemia di COVID-19, né il rimpatrio volontario né l'espulsione in Mali sarebbero possibili in un futuro prevedibile.Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel caso in cui l'espatrio di uno straniero in detenzione coercitiva non sia (solo) possibile a causa del suo comportamento, ma a causa di un ostacolo tecnico oggettivo la cui durata non è prevedibile, il principio di proporzionalità viene violato. Poiché a causa della pandemia di COVID-19 non ci sono voli per il Mali e ci sono restrizioni all'ingresso e all'uscita, il ricorrente non può tornare volontariamente nel suo paese d'origine né essere espulso lì. In questo caso non può essere effettuato un esame in due fasi della detenzione, in cui prima viene esaminata la collaborazione dell'interessato e solo successivamente la possibilità tecnica di espatriare.
Il Tribunale federale ha inoltre affermato…