Art. 90 LStrI
Obbligo di collaborare
Lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura secondo la presente legge sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti determinanti per l’applicazione della presente legge. In particolare devono:
- a. fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno;
- b. fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine;
- c. procurarsi documenti di legittimazione (art. 89) o collaborare a tal fine con le autorità.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ammissibilità della carcerazione cautelativa; partenza volontaria impossibile a seguito delle restrizioni di viaggio dovute alla pandemia di coronavirus (Mali)75 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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135 citazioni
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Familiennachzug53 citazioni
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49 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.