Art. 5 OSRA
Delimitazione degli oggetti
1 I Cantoni stabiliscono i confini esatti degli oggetti fissi. A tale scopo sentono il parere dei proprietari fondiari e degli usufruttuari.
2 Per gli oggetti mobili, i Cantoni concordano con i proprietari fondiari, gli gestori o i settori coinvolti un perimetro entro il quale gli specchi d’acqua idonei alla riproduzione degli anfibi possano essere spostati in ubicazioni adeguate. Se necessario, i Cantoni adottano le disposizioni del caso.
3 Se la delimitazione giusta i capoversi 1 e 2 non è ancora avvenuta, su richiesta l’autorità cantonale prende una decisione d’accertamento sull’appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve dimostrare un interesse legittimo all’accertamento.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Impossibilità di rilasciare a posteriori un'autorizzazione edilizia per riconvertire quale stazione di riciclaggio, trasbordo e raccolta di rifiuti una ex cava di ghiaia ubicata nella zona agricola e in un sito di ripro…1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VB.2018.000502 citazioni04/10/2018 · 2 citazioni de
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1 citazioni15/03/2024 · 1 citazioni de
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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