Art. 42b LAlc

1 La pubblicità per le bevande distillate, con la parola, l’immagine o il suono, può contenere soltanto indicazioni o rappresentazioni che si riferiscono direttamente al prodotto e alle sue proprietà.
2 I confronti di prezzi o la promessa di aggiunte o di altre convenienze sono vietati.
3 La pubblicità per le bevande distillate è vietata:
  1. a. alla radio e alla televisione;
  2. b. in e su edifici o parti di edifici destinati ad usi pubblici, come pure nella loro area;
  3. c. in e su mezzi pubblici di trasporto;
  4. d. sui campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive;
  5. e. in occasione di manifestazioni cui partecipano soprattutto fanciulli e adolescenti o che sono organizzate precipuamente per loro;
  6. f. nelle aziende che vendono medicinali o la cui attività consiste essenzialmente nel salvaguardare la salute;
  7. g. sugli imballaggi e sugli oggetti d’uso che non contengono bevande distillate o non hanno nessuna connessione con esse.
4 È vietato organizzare concorsi che servono da pubblicità alle bevande distillate, ne presuppongono l’acquisto o ne prevedono la distribuzione a titolo di premi.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Affissione di manifesti nelle stazioni: causa in materia di diritto pubblico; utilizzazione del dominio pubblico; libertà d'opinione; divieto di censura; art. 16 cpv. 2 e art. 35 cpv. 2 Cost.; art. 82 lett. a LTF
    · 03/07/2012 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.