Fatti

Le Ferrovie Federali Svizzere SBB (ricorrente) avevano vietato l'esposizione di un manifesto con il tema della politica israelo-palestinese in una stazione. L'esposizione era stata effettuata dalla Società di manifesti generali (APG) per conto di A. (convenuto). L'autorità inferiore, il Tribunale amministrativo federale, aveva obbligato le SBB ad autorizzare l'esposizione del manifesto. Le SBB chiedevano al Tribunale federale di annullare questa sentenza.

Le SBB sostenevano che la stazione fosse un bene amministrativo e non una cosa pubblica in uso comune. Si richiamavano al loro regolamento, che disciplinava la gestione dei messaggi pubblicitari e vietava la pubblicità/messaggi su temi di politica estera sensibili. Il convenuto e l'autorità inferiore erano dell'opinione che il divieto del manifesto costituisse una limitazione inammissibile della libertà di espressione.

Legge

Il Tribunale federale esaminò innanzitutto se la controversia riguardasse una questione di diritto pubblico. Giunse alla conclusione che la regolamentazione del diritto all'uso straordinario del patrimonio pubblico costituisse una questione di diritto pubblico e che il ricorso fosse quindi ammissibile.

Il Tribunale stabilì che la libertà di espressione comprendesse anche il diritto di esporre manifesti con contenuti di politica estera nelle stazioni. Stabilì che le SBB, in quanto società per azioni di diritto pubblico, fossero vincolate dai diritti fondamentali e dovessero rispettare la libertà di espressione del convenuto.

Il Tribunale esaminò le condizioni…