Art. 60 LDerr
Scambio di dati per l’esecuzione
1 Le autorità federali competenti e le autorità cantonali, nonché i terzi di cui al cpv. 2 lettere c e d, si forniscono vicendevolmente i dati necessari al fine di poter:
- a. adempiere i compiti affidati loro dalla legislazione sulle derrate alimentari;
- b. soddisfare gli obblighi di presentare un rapporto previsti da trattati internazionali nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso.
2 Il Consiglio federale disciplina:
- a. le modalità dello scambio di dati;
- b. la forma nella quale mettere a disposizione tali dati;
- c. lo scambio di dati con terzi cui sono stati affidati compiti ufficiali secondo l’articolo 55;
- d. lo scambio di dati con terzi cui sono stati affidati compiti secondo gli articoli 14–16, 18, 64 e 180 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Affissione di manifesti nelle stazioni: causa in materia di diritto pubblico; utilizzazione del dominio pubblico; libertà d'opinione; divieto di censura; art. 16 cpv. 2 e art. 35 cpv. 2 Cost.; art. 82 lett. a LTF0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni03/07/2012 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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