Art. 60 LDerr

Scambio di dati per l’esecuzione

1 Le autorità federali competenti e le autorità cantonali, nonché i terzi di cui al cpv. 2 lettere c e d, si forniscono vicendevolmente i dati necessari al fine di poter:
  1. a. adempiere i compiti affidati loro dalla legislazione sulle derrate alimentari;
  2. b. soddisfare gli obblighi di presentare un rapporto previsti da trattati internazionali nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso.
2 Il Consiglio federale disciplina:
  1. a. le modalità dello scambio di dati;
  2. b. la forma nella quale mettere a disposizione tali dati;
  3. c. lo scambio di dati con terzi cui sono stati affidati compiti ufficiali secondo l’articolo 55;
  4. d. lo scambio di dati con terzi cui sono stati affidati compiti secondo gli articoli 14–16, 18, 64 e 180 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Affissione di manifesti nelle stazioni: causa in materia di diritto pubblico; utilizzazione del dominio pubblico; libertà d'opinione; divieto di censura; art. 16 cpv. 2 e art. 35 cpv. 2 Cost.; art. 82 lett. a LTF
    · 03/07/2012 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.