Art. 17 LPO

Altri diritti e obblighi della Posta

1 La Posta emette segni di valore postali; ha il diritto esclusivo di apporvi la scritta «Helvetia». Il Consiglio federale può stabilire che siano emessi segni di valore con sovrapprezzo.
2 La Posta può disporre gratuitamente del suolo pubblico al fine di installarvi cassette postali pubbliche e altri equipaggiamenti necessari per il servizio universale.
3 Può, nelle sue condizioni generali, sottrarsi, completamente o parzialmente, alla responsabilità in cui incorre in caso di colpa lieve.
4 Nell’organizzare la sua impresa, la Posta tiene conto delle esigenze dei Cantoni.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Affissione di manifesti nelle stazioni: causa in materia di diritto pubblico; utilizzazione del dominio pubblico; libertà d'opinione; divieto di censura; art. 16 cpv. 2 e art. 35 cpv. 2 Cost.; art. 82 lett. a LTF
    · 03/07/2012 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • VG.2014.00043
    30/10/2014 · 1 citazioni de
  • 03/07/2012 · 1 citazioni de
  • Beendigung des öffentlichen Dienstverhältnisses
    · 02/12/2010 · 1 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.