Art. 28 OAMed

Responsabile dell’emovigilanza

1 Chi detiene un’autorizzazione per attività con sangue ed emoderivati labili deve designare una persona responsabile dell’emovigilanza.
2 La persona responsabile deve essere un medico e avere le relative conoscenze tecniche.
3 Ha l’obbligo, conformemente agli articoli 61 e 65 OM , di notificare effetti indesiderati dei medicamenti.
4 Swissmedic può riconoscere quale persona responsabile anche persone con un’altra formazione professionale, sempreché possano dimostrare di possedere sufficienti conoscenze ed esperienze.
5 La persona responsabile non deve obbligatoriamente fare parte dell’impresa, ma le sue responsabilità devono in ogni caso essere disciplinate per scritto.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Fornitura di medicamenti a clienti in Svizzera da un magazzino situato in Germania
    · 25/10/2004 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Direktlieferung von Arzneimitteln aus einem Lager im Ausland
    · 25/10/2004 · 2 citazioni de
  • 19/10/2005 · 1 citazioni de
  • · 16/04/2019 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.