Art. 5 OOMed
Documentazione sugli esami clinici
1 La documentazione sugli esami clinici deve provare in particolare:
- a. che gli esami sulle persone sono stati effettuati conformemente alle norme riconosciute della Buona prassi delle sperimentazioni cliniche;
- b. l’effetto profilattico o l’effetto terapeutico, la tollerabilità clinica, il tipo degli effetti nonché gli effetti indesiderati del medicamento per uso umano.
2 Deve contenere dati e documenti su:
- a. la farmacologia clinica (farmacologia umana);
- b. le interazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche.
2bis Il richiedente deve confermare per scritto a Swissmedic che ha verificato le condizioni di cui al cpv. 1 lett. a e che queste sono soddisfatte.
3 Swissmedic può esigere ulteriori documenti e informazioni.
4 Può sospendere o revocare l’omologazione se in un secondo momento risulta che le condizioni di cui al cpv. 1 lett. a non sono soddisfatte o che il richiedente non ha eseguito la verifica di cui al cpv. 2bis.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni12/06/2020 · 3 citazioni de
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Arzneimittel, Anpassung von Arzneimittelinformation2 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
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