Art. 27 LDDS

Formazione e formazione continua

1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o una formazione continua se:
  1. a. la direzione dell’istituto scolastico conferma che la formazione o la formazione continua può essere intrapresa;
  2. b. vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni;
  3. c. dispone dei mezzi finanziari necessari; e d. possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o la formazione continua previste.
2 Per i minorenni, dev’essere garantito che qualcuno li assista adeguatamente.
3 La prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l’interruzione della formazione o della formazione continua è retta dalle condizioni generali di ammissione della presente legge.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS, art. 6 cpv. 1 LAI e art. 3bis D Rif. - Della qualifica d'assicurato della persona senza attività lucrativa internata nella Svizzera secondo la legge federale concernente la dimora e il domici…
    · 04/07/1979 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.