Art. 27 LDDS
Formazione e formazione continua
1 Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o una formazione continua se:
- a. la direzione dell’istituto scolastico conferma che la formazione o la formazione continua può essere intrapresa;
- b. vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni;
- c. dispone dei mezzi finanziari necessari; e d. possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o la formazione continua previste.
2 Per i minorenni, dev’essere garantito che qualcuno li assista adeguatamente.
3 La prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l’interruzione della formazione o della formazione continua è retta dalle condizioni generali di ammissione della presente legge.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS, art. 6 cpv. 1 LAI e art. 3bis D Rif. - Della qualifica d'assicurato della persona senza attività lucrativa internata nella Svizzera secondo la legge federale concernente la dimora e il domici…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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