Fatti

Il ricorrente, di nazionalità romena, si è visto ritirare lo status di rifugiato il 5 novembre 1973. Successivamente ha rinunciato alla sua nazionalità romena, il che è stato approvato con decreto presidenziale l'8 agosto 1977. Pertanto, deve essere trattato come un cittadino romeno senza status di rifugiato almeno fino a quella data. La questione se debba essere considerato apolide dopo quella data ai fini dell'assicurazione sociale può rimanere aperta, poiché in entrambi i casi (cittadino romeno o apolide), egli può pretendere prestazioni dall'assicurazione invalidità solo se era assicurato al momento del sopraggiungere dell'invalidità.

Il ricorrente è rientrato in Svizzera il 26 aprile 1974, ma gli è stato vietato l'ingresso nel territorio svizzero a partire dal 9 maggio 1974 per un periodo indeterminato. Nonostante questo divieto, è rimasto a Ginevra fino a dicembre 1975, data in cui è stato internato con sua figlia, non potendo lasciare legalmente la Svizzera. Solo a partire dal 28 novembre 1975, data del suo internamento senza limite di durata, ha potuto soddisfare le condizioni per stabilire il suo domicilio in Svizzera, in particolare a Ginevra, dove sua figlia era scolarizzata.

Legge

Pertanto, il ricorrente non ha potuto stabilire il suo domicilio in Svizzera prima del 28 novembre 1975, a causa del…