Art. 35 LL
1 Il datore di lavoro deve occupare le donne incinte e le madri allattanti in modo e in condizioni di lavoro tali che la loro salute o la salute del bambino non sia pregiudicata.
2 L’ordinanza può vietare o subordinare a condizioni particolari, per motivi di salute, l’occupazione di donne incinte e madri allattanti in lavori gravosi e pericolosi.
3 Le donne incinte e le madri allattanti che non possono essere occupate in taluni lavori in base alle prescrizioni del cpv. 2 hanno diritto all’80 per cento del salario e a un’indennità adeguata per la perdita del salario in natura, nella misura in cui il datore di lavoro non possa offrire loro un lavoro equivalente.
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VB.2001.002001 citazioni04/07/2001 · 1 citazioni de
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PB.2001.000101 citazioni20/06/2001 · 1 citazioni de
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Öffentliches Personalrecht (Kündigung)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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