Art. 35 LL

1 Il datore di lavoro deve occupare le donne incinte e le madri allattanti in modo e in condizioni di lavoro tali che la loro salute o la salute del bambino non sia pregiudicata.
2 L’ordinanza può vietare o subordinare a condizioni particolari, per motivi di salute, l’occupazione di donne incinte e madri allattanti in lavori gravosi e pericolosi.
3 Le donne incinte e le madri allattanti che non possono essere occupate in taluni lavori in base alle prescrizioni del cpv. 2 hanno diritto all’80 per cento del salario e a un’indennità adeguata per la perdita del salario in natura, nella misura in cui il datore di lavoro non possa offrire loro un lavoro equivalente.

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • VB.2001.00200
    04/07/2001 · 1 citazioni de
  • PB.2001.00010
    20/06/2001 · 1 citazioni de
  • Öffentliches Personalrecht (Kündigung)
    · 30/10/2019 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

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