Art. 12 LIAut
Esenzione
1 Sono esenti dall’imposta:
- a. l’importazione di autoveicoli ammessi in franchigia di dazio in base a circostanze particolari;
- b. l’importazione di autoveicoli per i quali l’obbligo di pagare i tributi doganali è stato soppresso a determinate condizioni;
- c. la fornitura diretta a destinazione dell’estero di autoveicoli fabbricati in Svizzera o di autoveicoli che sarebbero ammessi all’importazione in franchigia di dazio a tenore della lett. a;
- d. l’importazione e la fornitura di autoveicoli in franchigia di dazio in base ad accordi internazionali;
- e. l’importazione e la fornitura di autoveicoli che soggiacciono alla tassa sul traffico pesante in conformità della legge del 19 dicembre 1997 sul traffico pesante.
2 Il Consiglio federale può decidere un’esenzione totale o parziale degli autoveicoli elettrici.
3 Il Consiglio federale regola i dettagli.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Imposta di culto; art. 15 cpv. 1, art. 127 cpv. 1 e 3 Cost., art. 49 cpv. 6, art. 4, art. 46 cpv. 2 vCost.; art. 103 Cost./SH; tassazione di una coppia di coniugi di confessione mista, imponibile in due diversi cantoni0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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