Fatti
I coniugi A.X. e B.X. risiedono nel Cantone di Turgovia, dove sono soggetti a imposta illimitata. A.X. è inoltre soggetto a imposta limitata nel Cantone di Sciaffusa a causa della sua appartenenza economica, in quanto svolge un'attività lavorativa autonoma a tempo parziale in tale Cantone. Le parrocchie riformate evangeliche della città di Sciaffusa hanno riscosso imposte ecclesiastiche per gli anni 1995 e 1996 sul reddito imponibile nel Cantone di Sciaffusa del marito. Le imposte ecclesiastiche sono state ridotte alla metà o all'importo di Fr. 319.85, in quanto solo la moglie appartiene alla confessione riformata evangelica, mentre il marito è senza confessione. A.X. e B.X. hanno presentato un ricorso di diritto pubblico contro questa decisione al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso conferma il suo costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale si deve tener conto del carattere misto dal punto di vista confessionale di una famiglia, richiedendo solo una frazione dell'intera imposta ecclesiastica, corrispondente al rapporto tra le diverse appartenenze confessionali all'interno della comunità tassata. Il Tribunale federale ritiene che il calcolo dell'imposta ecclesiastica sulla base del reddito complessivo della famiglia non violi la libertà di religione. Piuttosto, i coniugi formano civilmente e economicamente una certa unità, per cui è ammissibile che per l'imposta ecclesiastica del coniuge senza reddito si tenga conto del reddito dell'altro coniuge che non appartiene alla chiesa in questione. Il Tribunale federale non ravvisa nemmeno una violazione del principio di legalità nel diritto tributario, in quanto il regolamento sull'imposta ecclesiastica dell'associazione delle parrocchie riformate evangeliche della città di Sciaffusa costituisce una base legale sufficiente. Contrariamente all'opinione dei ricorrenti, il termine "parrocchiano" ai sensi dell'art. 103 della…