Art. 10 LAsi
Messa al sicuro e confisca di documenti
1 La SEM mette agli atti i documenti di viaggio e d’identità dei richiedenti.
2 Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro, a destinazione della SEM, i documenti di viaggio e d’identità o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull’identità delle persone che hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ai rifugiati riconosciuti si applica il cpv. 5.
3 L’autorità o il servizio amministrativo che mette al sicuro documenti ai sensi del cpv. 2 e ne verifica l’autenticità deve comunicare alla SEM il risultato di tale verifica.
4 La SEM o l’istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell’avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente.
5 I passaporti o documenti d’identità rilasciati dallo Stato d’origine ai rifugiati riconosciuti in Svizzera sono messi al sicuro, a destinazione della SEM.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 18 cpv. 2 LAVS, art. 1 cpv. 1 e art. 3bis D Rif, art. 24 cpv. 1 LDIP: Nozione di rifugiato e apolide4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni
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3 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.