Art. 85 LAsi

Obbligo di rimborso

1 In quanto ragionevolmente esigibile, le spese di aiuto sociale, di soccorso d’emergenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati.
2 La Confederazione fa valere il diritto al rimborso prelevando un contributo speciale sui valori patrimoniali (art. 86).
3 Il diritto al rimborso della Confederazione si prescrive in tre anni a contare dal giorno in cui l’autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. Tali crediti non fruttano interesse.
4 Il diritto al rimborso dei Cantoni è retto dal diritto cantonale.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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