Art. 37 OAEs
Atterraggi esterni nelle vicinanze di aerodromi
A una distanza inferiore a 1000 m dalle piste di un aeroporto o a meno di 500 m dalle piste di un campo d’aviazione civile o di un aerodromo militare, gli atterraggi esterni nell’ambito di voli d’istruzione sono ammessi soltanto con il consenso del capo d’aerodromo.
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Verbot zur Erteilung von Bewilligungen zur Landung von Helikoptern und Durchführung von Helikopterrundflügen1 citazioni
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Ultime sentenze del TF
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