Fatti
La [X. AG] è proprietaria del terreno n. xxx nel comune di [U.] (Canton Zurigo). Il terreno faceva parte dell'aeroporto [X.] , che fino alla fine del 2009 era gestito dal gruppo di volo [X.] . Il gruppo di volo [X.] dispone ancora di un'autorizzazione di esercizio per l'aeroporto, ma non può esercitarla poiché la [X. AG] non consente più l'uso del terreno. L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha vietato alla [X. AG] e ad [A.] , nonché ad altre persone da loro autorizzate, di rilasciare autorizzazioni per l'atterraggio di elicotteri e per l'esecuzione di voli di elicotteri nell'area dell'aeroporto [X.] e in un raggio di 500m intorno all'aeroporto. La [X. AG] chiede l'annullamento del divieto.
Legge
Il Tribunale federale esamina la competenza e le condizioni di ammissibilità d'ufficio. Il ricorso riguarda una questione di diritto pubblico e è stato presentato tempestivamente nella forma legale. La ricorrente è legittimata a presentare il ricorso, poiché ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e è particolarmente interessata alla decisione impugnata.
Il Tribunale federale si basa sul fatto stabilito dall'autorità inferiore. L'autorità inferiore e l'UFAC si basano su diverse disposizioni del 3° titolo dell'ordinanza sugli atterraggi all'esterno, in particolare l'art. 25 lett. e, l'art. 30, l'art. 32 lett. i e l'art. 37 OAEs. Queste disposizioni prevedono che gli atterraggi all'esterno a una distanza inferiore a 500 m dalle piste di un aeroporto civile siano ammessi solo con l'autorizzazione dell'UFAC o con il consenso del gestore dell'aeroporto.
Il Tribunale federale conclude tuttavia che l'aeroporto [X.] non può essere…