Art. 3a OSIA

Piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica

1 Il Piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA) stabilisce in modo vincolante per le autorità gli obiettivi e le esigenze relativi all’infrastruttura dell’aviazione civile svizzera. I concessionari degli aeroporti e gli esercenti degli impianti della navigazione aerea sono vincolati nella propria pianificazione agli obiettivi e alle esigenze del PSIA.
2 Il PSIA definisce per ogni installazione aeronautica che serve all’esercizio civile di aeromobili in particolare l’obiettivo, l’area richiesta, le grandi linee di utilizzo, le infrastrutture e le condizioni d’esercizio generali. Descrive inoltre i suoi effetti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rilascio di una concessione d'esercizio e approvazione del regolamento d'esercizio per un aeroporto regionale
    · 08/04/2003 · 9 citazioni Riassunto
  2. 2
    Aeroporto di Zurigo: partecipazione del Cantone di Turgovia alla procedura di coordinamento PSIA; art. 37 cpv. 5 LNA; art. 3a cpv. 1 OSIA; art. 4 cpv. 2 e art. 13 cpv. 2 LPT; art. 14 segg
    · 11/05/2007 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • · 10/12/2009 · 16 citazioni de
  • · 16/10/2017 · 10 citazioni de
  • Plangenehmigung für den Neubau von zwei Schnellabrollwegen von der Piste 34
    · 14/05/2019 · 8 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.