Art. 3a OSIA
Piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica
1 Il Piano settoriale dei trasporti Parte Infrastruttura aeronautica (PSIA) stabilisce in modo vincolante per le autorità gli obiettivi e le esigenze relativi all’infrastruttura dell’aviazione civile svizzera. I concessionari degli aeroporti e gli esercenti degli impianti della navigazione aerea sono vincolati nella propria pianificazione agli obiettivi e alle esigenze del PSIA.
2 Il PSIA definisce per ogni installazione aeronautica che serve all’esercizio civile di aeromobili in particolare l’obiettivo, l’area richiesta, le grandi linee di utilizzo, le infrastrutture e le condizioni d’esercizio generali. Descrive inoltre i suoi effetti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rilascio di una concessione d'esercizio e approvazione del regolamento d'esercizio per un aeroporto regionale9 citazioni
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2Aeroporto di Zurigo: partecipazione del Cantone di Turgovia alla procedura di coordinamento PSIA; art. 37 cpv. 5 LNA; art. 3a cpv. 1 OSIA; art. 4 cpv. 2 e art. 13 cpv. 2 LPT; art. 14 segg3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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BVGerA-1936/200616 citazioni
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10 citazioni
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Plangenehmigung für den Neubau von zwei Schnellabrollwegen von der Piste 348 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.