Art. 1 LC
Scopo della presente legge è di:
- a. disciplinare il collocamento privato e la fornitura di personale a prestito;
- b. assicurare un servizio pubblico di collocamento, che contribuisca a creare e a mantenere un mercato del lavoro equilibrato;
- c. proteggere i lavoratori che ricorrono al collocamento privato o pubblico o alla fornitura di personale a prestito.
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Bewilligung zur grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlung sowie zum grenzüberschreitenden Personalverleih2 citazioni
-
1 citazioni
-
Personalverleih0 citazioniVD.2025.49· 04/09/2025 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.