Art. 1 LC

Scopo della presente legge è di:
  1. a. disciplinare il collocamento privato e la fornitura di personale a prestito;
  2. b. assicurare un servizio pubblico di collocamento, che contribuisca a creare e a mantenere un mercato del lavoro equilibrato;
  3. c. proteggere i lavoratori che ricorrono al collocamento privato o pubblico o alla fornitura di personale a prestito.

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Bewilligung zur grenzüberschreitenden Arbeitsvermittlung sowie zum grenzüberschreitenden Personalverleih
    · 23/12/2021 · 2 citazioni de Riassunto
  • · 11/06/2020 · 1 citazioni de
  • Personalverleih
    VD.2025.49
    · 04/09/2025 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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