Art. 48c OC
Pensionamento flessibile
1 Se un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale prevede l’obbligo di versare contributi per il pensionamento flessibile, tale obbligo nasce il primo giorno e dura per tutto il tempo in cui il lavoratore sottostà al contratto collettivo.
2 Sono esentati dall’obbligo contributivo i lavoratori:
- a. di età inferiore a 28 anni;
- b. che seguono una formazione per una professione che non rientra nel campo di applicazione del contratto collettivo di lavoro; e c. il cui impiego è limitato a tre mesi.
3 I contributi sono versati e impiegati secondo quanto stabilito dal contratto collettivo.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo dell'impresa di fornitura di personale a prestito di versare contributi per il pensionamento flessibile0 citazioni
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2Contratto collettivo di lavoro in materia di pensionamento flessibile per i lavoratori del settore dell'edilizia principale e della posa di piastrelle nel Cantone Vallese (CCL Retabat); obbligo di affiliazione e tasso c…0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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