Fatti
Il 12 novembre 2002 l’Unione svizzera degli imprenditori dell’edilizia (OCB), il sindacato GBI Gewerkschaft Bau & Industrie (oggi Unia) e il sindacato SYNA (oggi Syna) stipularono il Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento flessibile anticipato nel settore principale delle costruzioni (CCL FAR), la cui esecuzione fu affidata alla Fondazione per il pensionamento flessibile anticipato nel settore principale delle costruzioni (Fondazione FAR). Il Consiglio federale dichiarò parzialmente vincolante il CCL FAR con decisione del 5 giugno 2003. Il 1° settembre 2014 il CCL FAR fu sostituito dal Contratto collettivo di lavoro per il modello di prepensionamento nel settore svizzero delle coperture edilizie (CCL VRM Coperture), la cui esecuzione compete parimenti alla Fondazione VRM Coperture. La dichiarazione di obbligatorietà generale del CCL VRM Coperture fu disposta con decisione del Consiglio federale del 30 gennaio 2015.
La A. GmbH (A.) gestisce un’agenzia di collocamento per posti temporanei e permanenti ed è registrata presso il Segretariato di Stato dell’economia SECO come agenzia privata di collocamento e locazione di manodopera. Essa ha fornito personale in particolare alla B. AG (costruzione di facciate, lavori di copertura e di carpenteria) e alla C. GmbH (lavori di scultura e scalpellino, monumenti funerari, costruzioni e ristrutturazioni). La Fondazione FAR effettuò un controllo dell’azienda presso la A. e rilevò delle differenze tra le somme salariali dichiarate e quelle effettive. La A. si oppose alle richieste di pagamento dei contributi avanzate dalla Fondazione FAR.
Con ricorso del 18 luglio 2022 la Fondazione FAR chiese che la A. fosse condannata al pagamento dei contributi di previdenza per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 per un importo complessivo di fr. 84'770.90 (oltre agli interessi) nonché delle spese di controllo pari a fr. 2'753.35. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna accolse il ricorso con sentenza del 4 ottobre 2023 e condannò la A. al pagamento degli importi richiesti. La A. propose quindi ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale e chiese l’annullamento della sentenza di primo grado o la sua riforma nonché il rigetto del ricorso. La Fondazione FAR chiese il rigetto del ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha anzitutto esaminato se l’obbligo contributivo del locatore di manodopera ai sensi dell’art. 20 cpv. 3 LC dipenda dal fatto che l’impresa utilizzatrice rientri nell’ambito di applicazione aziendale del CCL FAR dichiarato vincolante in via generale. La ricorrente sosteneva che fosse sufficiente una sottoposizione contrattuale dell’impresa utilizzatrice al CCL FAR. Il Tribunale federale ha respinto tale tesi e ha precisato che la dichiarazione di obbligatorietà generale di un CCL ne definisce l’ambito di applicazione in via normativa e viene pubblicata nella Raccolta ufficiale. Tale regolamentazione deve essere considerata nota, sicché l’obbligo contributivo del locatore di manodopera dipende dal fatto che l’impresa utilizzatrice rientri nell’ambito di applicazione aziendale descritto nella dichiarazione di obbligatorietà generale. Una mera sottoposizione volontaria dell’impresa utilizzatrice al CCL FAR non è sufficiente, poiché ciò equivarrebbe a un contratto a danno di terzi e mancherebbe una base legale per un simile obbligo.
Il Tribunale federale si è poi occupato della questione se le condizioni per un’esenzione dall’obbligo contributivo elencate nell’art. 48c cpv. 2 OC debbano essere intese in modo cumulativo o alternativo. La ricorrente riteneva che fosse sufficiente il verificarsi di una delle condizioni di cui alle lett. a-c. Il Tribunale federale ha invece statuito che le condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente. Tale interpretazione si basa sul tenore letterale della disposizione, che utilizza la congiunzione «e», sull’intenzione del legislatore e sullo scopo della norma, che richiede un’applicazione restrittiva delle eccezioni. La delega normativa di cui all’art. 20 cpv. 3 LC conferisce al Consiglio federale unicamente la facoltà di disciplinare la…