Art. 26 LBCR
Misure di protezione
1 La FINMA può decidere misure di protezione; in particolare può:
- a. impartire istruzioni agli organi della banca;
- b. designare un incaricato dell’inchiesta;
- c. privare gli organi della facoltà di rappresentanza o revocarli;
- d. revocare la società di audit secondo la presente legge o l’ufficio di revisione secondo il CO;
- e. limitare l’attività operativa della banca;
- f. vietare alla banca di effettuare versamenti, di accettare pagamenti o di effettuare transazioni di valori mobiliari;
- g. chiudere la banca;
- h. concedere una moratoria e una proroga delle scadenze, tranne che per i crediti coperti da pegno delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie.
2 La FINMA provvede a una pubblicazione adeguata delle misure se è necessario per attuarle o per proteggere terzi. Può rinunciare alla loro pubblicazione se questa pregiudicherebbe lo scopo delle misure ordinate.
3 Se la FINMA non decide altrimenti circa il corso degli interessi, una moratoria ha gli effetti previsti nell’articolo 297 LEF .
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ammissibilità della consegna dei dati bancari di clienti dell'UBS alle autorità americane da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel febbraio 20091 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Apertura della procedura fallimentare2 citazioni
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BVGerB-1092/20092 citazioni
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Apertura della procedura fallimentare1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.