Art. 11 OLCostr
Vie di passaggio
Per garantire la sicurezza delle vie di passaggio occorre inoltre provvedere a che:
- a. gli accessi al cantiere abbiano almeno 1 m di larghezza; le altre vie di passaggio devono avere almeno 60 cm di larghezza;
- b. le vie di passaggio rimangano libere;
- c. la sicurezza delle vie di passaggio sia garantita con provvedimenti adeguati in caso di rischio di scivolamento; in particolare devono essere tenute sgombre da neve e ghiaccio;
- d. vi sia una protezione antisdrucciolo quando l’inclinazione è superiore a 10 gradi;
- e. le scale a rampa con di più di cinque gradini siano munite di un corrimano; se vi è un lato con pericolo di caduta, al posto del corrimano deve essere installata una protezione laterale.
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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