Art. 11 OLCostr

Vie di passaggio

Per garantire la sicurezza delle vie di passaggio occorre inoltre provvedere a che:
  1. a. gli accessi al cantiere abbiano almeno 1 m di larghezza; le altre vie di passaggio devono avere almeno 60 cm di larghezza;
  2. b. le vie di passaggio rimangano libere;
  3. c. la sicurezza delle vie di passaggio sia garantita con provvedimenti adeguati in caso di rischio di scivolamento; in particolare devono essere tenute sgombre da neve e ghiaccio;
  4. d. vi sia una protezione antisdrucciolo quando l’inclinazione è superiore a 10 gradi;
  5. e. le scale a rampa con di più di cinque gradini siano munite di un corrimano; se vi è un lato con pericolo di caduta, al posto del corrimano deve essere installata una protezione laterale.

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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