Art. 1 LFPr

Principio

1 La formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale). Essi si adoperano per garantire un’offerta sufficiente nel settore della formazione professionale, segnatamente nei settori d’avvenire.
2 I provvedimenti della Confederazione mirano a promuovere nella misura del possibile le iniziative dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro con incentivi finanziari e altri mezzi.
3 Per conseguire gli scopi della presente legge:
  1. a. la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro collaborano;
  2. b. i Cantoni collaborano anche fra loro, al pari delle organizzazioni del mondo del lavoro.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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