Art. 15 LFPr
Oggetto
1 La formazione professionale di base serve alla trasmissione e all’acquisizione delle capacità, delle conoscenze e della perizia (di seguito qualifiche) necessarie all’esercizio di un’attività in una professione o in un campo professionale o d’attività (di seguito attività professionale).
2 Essa comprende in particolare la trasmissione e acquisizione:
- a. delle qualifiche professionali specifiche che consentano di esercitare in modo competente e sicuro un’attività professionale;
- b. della cultura generale di base che consenta di accedere al mondo del lavoro, di affermarvisi e di integrarsi nella società;
- c. delle conoscenze e delle competenze economiche, ecologiche, sociali e culturali che consentano di contribuire a uno sviluppo sostenibile;
- d. dell’attitudine e della disponibilità ad apprendere vita natural durante e a valutare e decidere autonomamente.
3 La formazione professionale di base fa seguito alla scuola dell’obbligo o a una qualifica equivalente. Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo i quali fissare l’età minima per il suo inizio.
4 Le ordinanze in materia di formazione stabiliscono le modalità dell’insegnamento obbligatorio in una seconda lingua.
5 L’insegnamento dell’educazione fisica è disciplinato dalla legge del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Formazione commerciale di base per adulti (non entrata in materia)0 citazioni
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VB.2020.006440 citazioni27/05/2021 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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