Fatti

{ "title": \"Esclusione da formazione per adulti di diritto privato: negata la natura pubblicistica della via giurisdizionale", \"facts": \"

Il ricorrente ([A.] ) ha frequentato, a partire dal semestre autunnale 2023/2024, la formazione \"Formazione di base commerciale per adulti\\" presso la scuola di economia [B.] , un istituto organizzato in forma privatistica. Con provvedimento del 6 maggio 2024, è stato immediatamente escluso dalla scuola senza ulteriori possibilità di partecipare alle lezioni, poiché aveva ripetutamente violato gli accordi presi e non si era integrato nelle strutture scolastiche. Contro tale esclusione, il ricorrente ha presentato ricorso alla Direzione dell’istruzione del Canton Zurigo, la quale, con provvedimento del 24 maggio 2024, non ha dato seguito al ricorso, ritenendosi incompetente in quanto la controversia non rientrava nella sfera del diritto pubblico. La motivazione si basava sul fatto che la formazione non era soggetta al diritto pubblico. Il ricorrente ha impugnato tale decisione di non entrata in merito dinanzi al Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, IV Sezione, che, con sentenza del 22 agosto 2024, ha respinto il ricorso e confermato la decisione della Direzione dell’istruzione. Contro tale sentenza, il ricorrente ha presentato, il 2 settembre 2024, un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Ha chiesto l’annullamento della sentenza della prima istanza e l’ordine alla Direzione dell’istruzione di esaminare il suo ricorso. Ha inoltre presentato una domanda di gratuito patrocinio.

", \"reasoning": \"

Il Tribunale federale ha preliminarmente verificato la propria competenza e le condizioni di ammissibilità del ricorso d’ufficio. Ha constatato che l’oggetto della controversia riguarda la legittimità della decisione di non entrata in merito della Direzione dell’istruzione, non già l’esclusione in sé. Poiché la prima istanza aveva esaminato la decisione di non entrata in merito nell’ambito di un procedimento di diritto pubblico, il Tribunale federale ha valutato il ricorso nell’ambito del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF). Il ricorso era ammissibile, non sussistendo motivi di esclusione ai sensi dell’art. 83 LTF e non essendo applicabile l’esclusione per la valutazione di risultati d’esame (art. 83 lett. t LTF).

Nel merito, il Tribunale federale ha esaminato se l’esclusione del ricorrente dalla formazione fosse fondata sul diritto pubblico. Ha constatato che né il diritto federale né quello cantonale contenevano disposizioni specifiche in materia di ammissione e organizzazione del corso in questione \"Formazione di base commerciale per adulti\\". La scuola di economia [B.] è un istituto non cantonale, organizzato in forma privatistica ai sensi del § 21 LFPr/ZH. La prima istanza aveva correttamente ritenuto che l’esclusione non fosse stata disposta in applicazione del diritto pubblico, poiché il corso era strutturato come offerta formativa privatistica finalizzata alla preparazione a una procedura di qualificazione (art. 17 cpv. 5 LFPr). La ricorrente non ha potuto dimostrare l’esistenza di disposizioni cantonali in materia di ammissione o organizzazione del corso. Inoltre, il regolamento disciplinare applicabile della Direzione dell’istruzione era previsto esclusivamente per percorsi formativi formalizzati e non per il corso in questione.

Il Tribunale federale ha rilevato che la prima istanza aveva correttamente distinto tra la regolamentazione dell’ammissione alla procedura di qualificazione e l’organizzazione dei corsi di preparazione. Il ricorrente non era stato escluso dalla procedura di qualificazione, bensì solo dalla frequenza di un corso di preparazione facoltativo. La denominazione errata del provvedimento come \"provvedimento\\" da parte della scuola non era determinante per la qualificazione del rapporto giuridico come pubblicistico. La ricorrente non ha potuto dimostrare un’interpretazione arbitraria del diritto cantonale da parte della prima istanza.

Il Tribunale federale ha concluso che la prima istanza non aveva commesso arbitrarietà qualificando il rapporto giuridico come privatistico e negando pertanto la via di ricorso ai sensi del § 47 cpv. 1 lett. c LFPr/ZH. La sentenza impugnata non era quindi censurabile. Il ricorso si è rivelato infondato e, per quanto fosse possibile entrarvi, è stato respinto. Considerato l’esito del procedimento, non sono stati addebitati costi giudiziari e la domanda di gratuito patrocinio è stata archiviata come priva di oggetto.

Decisione del Tribunale federale: Il ricorso è respinto, per quanto sia entrato nel merito. Non sono addebitati costi giudiziari. La domanda di gratuito patrocinio è archiviata come priva di oggetto.

", \"ref_judgments": [ \"DTF 150 II 346", \"DTF 149 II 66", \"DTF 137 II 399", \"DTF 135 V 124", \"DTF 137 I 371", \"DTF 147 I 73", \"DTF 139 II 233", \"DTF 142 I 135", \"DTF 149 IV 183", \"DTF 143 I 321", \"DTF 141 I 105", \"DTF 148 I 104", \"DTF 143 II 283", \"DTF 141 I 36", \"DTF 148 II 106", \"DTF 146 II 111", \"DTF 145 II 32", \"DTF 144 I 170", \"DTF 140 III 115", \"DTF 137 I 58", \"DTF 143 II 268", \"2C_849/2021", \"2C_261/2017", \"2C_927/2022", \"2C_449/2023", \"2C_793/2016", \"2C_67/2013", \"2C_214/2023", \"2C_854/2016", \"2C_214/2023" ], \"ref_articles": [ \"Art. 29 cpv. 1 LTF (ammissibilità del ricorso d’ufficio)", \"Art. 82 lett. a LTF (ricorso in materia di diritto pubblico)", \"Art. 83 LTF (motivi di esclusione per il ricorso in materia di diritto pubblico)", \"Art. 83 lett. t LTF (esclusione per valutazione di risultati d’esame)", \"Art. 86 cpv. 1 lett. d LTF (decisioni impugnabili)", \"Art. 90 LTF (ricorso contro decisioni cantonali definitive)", \"Art. 95 lett. a e b LTF (motivi di…