Art. 68a OFPr

Riscossione dei contributi

1 L’organizzazione del mondo del lavoro addebita i contributi alle aziende assoggettate.
2 Chi fornisce già prestazioni ai sensi dell’articolo 60 cpv. 6 LFPr versa la differenza fra la prestazione già fornita e l’importo che viene riscosso per alimentare il fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale. La differenza è calcolata proporzionalmente ai contributi per la stessa prestazione.
3 L’organizzazione del mondo del lavoro dispone in merito ai contributi mediante decisione se l’azienda lo richiede o è inadempiente.
4 Le decisioni sui contributi passate in giudicato sono parificate alle decisioni giudiziarie ai sensi dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Contributo di formazione professionale reso obbligatorio per dichiarazione del Consiglio federale; competenza decisionale dell'organizzazione del mondo del lavoro; azione di diritto amministrativo; diritto intertemporale
    · 03/10/2011 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Berufsbildung; Kosten der übertrieblichen Kurse
    · 29/04/2013 · 1 citazioni de
  • Beiträge an Berufsbildungsfonds
    · 31/03/2015 · 0 citazioni de
  • 20/02/2015 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.