Art. 68a OFPr
Riscossione dei contributi
1 L’organizzazione del mondo del lavoro addebita i contributi alle aziende assoggettate.
2 Chi fornisce già prestazioni ai sensi dell’articolo 60 cpv. 6 LFPr versa la differenza fra la prestazione già fornita e l’importo che viene riscosso per alimentare il fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale. La differenza è calcolata proporzionalmente ai contributi per la stessa prestazione.
3 L’organizzazione del mondo del lavoro dispone in merito ai contributi mediante decisione se l’azienda lo richiede o è inadempiente.
4 Le decisioni sui contributi passate in giudicato sono parificate alle decisioni giudiziarie ai sensi dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Contributo di formazione professionale reso obbligatorio per dichiarazione del Consiglio federale; competenza decisionale dell'organizzazione del mondo del lavoro; azione di diritto amministrativo; diritto intertemporale2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Berufsbildung; Kosten der übertrieblichen Kurse1 citazioni
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Beiträge an Berufsbildungsfonds0 citazioni
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0 citazioni20/02/2015 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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