Art. 35 LTCo
Disposizioni transitorie
1 Gli emittenti di diritti valori accreditati su un conto titoli gestito da un ente di custodia devono fare allestire il registro principale presso un ente di custodia e farvi iscrivere i diritti valori entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2 Se prima dell’entrata in vigore della presente legge si sono prese disposizioni in merito a titoli di credito, certificati globali o diritti valori custoditi collettivamente e tali disposizioni non sono conformi alle norme della presente legge, il diritto acquisito in base a tali disposizioni è prioritario rispetto al diritto costituito dopo l’entrata in vigore della presente legge, a condizione che l’acquirente proceda o faccia procedere alle registrazioni necessarie secondo la presente legge entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1LTCo, art. 400 cpv. 1 CO; natura giuridica e restituzione di titoli contabili; diritto transitorio1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni10/01/2012 · 1 citazioni de
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misure cautelari0 citazioniHE190229· 04/01/2021 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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