Fatti
Questa decisione riguarda una controversia tra C.X. (il ricorrente) e D.X. (il convenuto) in merito alla restituzione di titoli intermedi. Il convenuto aveva incaricato il ricorrente di vendere le sue azioni nominative, azioni al portatore e quote sociali a un valore nominale cinque volte superiore. Tuttavia, il ricorrente ha venduto solo le 1'833 azioni nominative del convenuto, ma a un valore nominale dieci volte superiore. Sebbene questa variante sia stata più vantaggiosa per il convenuto, il ricorrente ha successivamente ripartito il differenziale di profitto e le azioni al portatore e quote sociali rimanenti tra sé e suo fratello comune.Legge
Il DTF ha ritenuto che il ricorrente, in qualità di mandatario, fosse tenuto a restituire al convenuto il differenziale di profitto della vendita nonché le 40 azioni al portatore e 1'075 quote sociali rimanenti, ora qualificate come titoli intermedi. Infatti, questi elementi patrimoniali sono stati ottenuti dal ricorrente nell'ambito dell'esecuzione del mandato e hanno un legame stretto con lo stesso. Il fatto che il ricorrente abbia successivamente trasferito una parte di questi elementi a un terzo non è rilevante per la sua responsabilità, poiché l'obbligo di restituzione è un diritto personale diretto contro di lui in qualità di mandatario.
Il DTF ha quindi stabilito…