Art. 6 LTCo

Costituzione

1 I titoli contabili si costituiscono:
  1. a. depositando titoli di credito in custodia collettiva presso un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli;
  2. b. depositando certificati globali presso un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli;
  3. c. iscrivendo diritti valori semplici nel registro principale di un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli;
  4. d. trasferendo diritti valori registrati a un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli.
2 Per ogni emissione di diritti valori semplici, il registro principale è tenuto da un solo ente di custodia. Il registro contiene indicazioni sull’emissione, il quantitativo e il taglio dei diritti valori emessi; esso è pubblico.
3 In occasione del trasferimento a un ente di custodia, i diritti valori registrati vanno immobilizzati nel registro dei diritti valori.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    LTCo, art. 400 cpv. 1 CO; natura giuridica e restituzione di titoli contabili; diritto transitorio
    · 10/01/2012 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 10/01/2012 · 1 citazioni de
  • Diffida di pagamento
    PS250174
    · 03/09/2025 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.