Art. 6 LTCo
Costituzione
1 I titoli contabili si costituiscono:
- a. depositando titoli di credito in custodia collettiva presso un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli;
- b. depositando certificati globali presso un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli;
- c. iscrivendo diritti valori semplici nel registro principale di un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli;
- d. trasferendo diritti valori registrati a un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli.
2 Per ogni emissione di diritti valori semplici, il registro principale è tenuto da un solo ente di custodia. Il registro contiene indicazioni sull’emissione, il quantitativo e il taglio dei diritti valori emessi; esso è pubblico.
3 In occasione del trasferimento a un ente di custodia, i diritti valori registrati vanno immobilizzati nel registro dei diritti valori.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1LTCo, art. 400 cpv. 1 CO; natura giuridica e restituzione di titoli contabili; diritto transitorio3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni10/01/2012 · 1 citazioni de
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Diffida di pagamento0 citazioniPS250174· 03/09/2025 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.