Art. 10 OCStup
Obbligo di diligenza
1 Chi coltiva, fabbrica, dispensa o commercia sostanze controllate, deve assicurarsi in occasione di ogni cessione che il destinatario sia autorizzato a procurarsele.
2 Le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni, nonché le associazioni professionali o di categoria informano le persone autorizzate a fabbricare e a dispensare oppure a commerciare sostanze controllate sulle circostanze di possibili abusi e le consigliano nell’accertamento di fatti sospetti.
3 In presenza di circostanze che fanno sospettare un abuso, le persone responsabili procedono agli accertamenti necessari, se del caso unitamente all’associazione professionale o di categoria interessata o all’operatore sanitario che ha prescritto la sostanza, e ne informano immediatamente l’autorità di controllo competente. In tal caso la sostanza controllata può essere ceduta unicamente se le inchieste dell’autorità rivelano che il sospetto era infondato.
4 In caso di sospetto fondato di un importante abuso, le autorità cantonali informano immediatamente Swissmedic. Quest’ultimo riunisce le informazioni e le trasmette all’Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti presso l’Ufficio federale di polizia (art. 29b LStup) e all’UFSP.
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
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