Fatti

Con decreto d'accusa del 22 febbraio 2018 veniva rimproverato al ricorrente [A.] di aver violato il suo obbligo di diligenza nel trattamento di sostanze pericolose e medicinali, nonché nella conservazione e custodia di stupefacenti. Sostanze chimiche pericolose sarebbero state lasciate in due immobili fatiscenti a [U.] , cosicché persone non autorizzate avrebbero potuto accedervi senza difficoltà. Inoltre, in tali locali, grandi quantità di medicinali confezionati sarebbero rimaste accessibili al pubblico per diversi mesi. Nell'immobile di [V.] strasse xxx, nove flaconi da 100 ml contenenti morfina sarebbero stati collocati aperti su uno scaffale non chiudibile a chiave.

Il Tribunale distrettuale di Baden ha prosciolto il ricorrente il 7 novembre 2018 dall'accusa di plurima messa in pericolo della salute per violazione degli obblighi di diligenza nel trattamento di medicinali (art. 86 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l'Art. 3 OPChim), ma lo ha riconosciuto colpevole della violazione dell'obbligo di diligenza nel trattamento di sostanze o preparati (art. 50 cpv. 1 lett. b LPChim in combinato disposto con gli art. 8 e 21 LPChim) nonché della contravvenzione ai sensi dell'art. 22 lett. a e c LStup, condannandolo a una multa di Fr. 10'000.--. Contro tale sentenza hanno proposto appello il ricorrente, la querelante [B.] e il Ministero pubblico di Baden con appello incidentale.

Il Tribunale superiore del Cantone di Argovia (Corte penale, 2a Camera) con sentenza del 18 agosto 2020 ha riconosciuto il ricorrente colpevole della violazione dell'obbligo di diligenza ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con gli art. 8 e 21 LPChim, della contravvenzione ai sensi dell'art. 87 cpv. 1 lett. f vLATer nonché della contravvenzione ai sensi dell'art. 22 lett. c LStup, condannandolo a una multa di Fr. 16'000.--.

Con ricorso in materia penale il ricorrente ha chiesto dinanzi al Tribunale federale il proscioglimento integrale, in via subordinata il rinvio all'autorità inferiore. La Procura generale del Cantone di Argovia e la querelante [B.] sono state controparti ricorrenti.

L'autorità inferiore ha accertato che le sostanze acido trifluoroacetico, isopropanolo, papaverina cloridrato, metanolo e azoturo di sodio sono sostanze pericolose ai sensi della LPChim. I contenitori erano in parte pieni, in parte vuoti ma non puliti. La recinzione dell'immobile di [W.] strasse yyy era sfondata, porte e finestre erano danneggiate, non chiuse o mancanti. Il ricorrente era farmacista diplomato a livello federale, unico azionista e unico membro del consiglio di amministrazione della [F. AG] e della [G. AG] , ed aveva deciso il trasferimento della produzione nel 2011. Secondo le sue stesse dichiarazioni, si recava regolarmente, almeno una volta alla settimana, nell'immobile di [V.] strasse xxx.

Diritto

La legittimazione della querelante [B.] (censura di mancanza della qualità di parte) non è stata trattata, poiché il ricorrente non ha dimostrato un interesse giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF: l'ammissione della querelante non ha influito sull'esito del procedimento, dato che anche il Ministero pubblico chiedeva condanne e non è stata pronunciata alcuna indennità. Nella misura in cui la legittimazione è stata contestata nella procedura federale, il Tribunale federale non è entrato nel merito.

Le censure di arbitrio concernenti l'accertamento dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF, art. 9 Cost.) sono state respinte. L'arbitrio sussiste solo quando la valutazione delle prove è manifestamente insostenibile; la mera possibilità di una soluzione diversa non basta. La censura deve essere motivata in modo sostanziato (art. 106 cpv. 2 LTF). L'autorità inferiore poteva, senza arbitrio, ritenere che le sostanze contestate fossero state rinvenute e che le indicazioni apposte corrispondessero al contenuto effettivo. Il principio 'in dubio pro reo' non ha, nella procedura dinanzi al Tribunale federale, una portata che vada oltre l'art. 9 Cost.

Riguardo alla conservazione di sostanze chimiche (art. 50 cpv. 1 lett. b LPChim in combinato disposto con gli art. 8 e 21 LPChim), il Tribunale federale ha osservato che l'art. 21 LPChim esige che le sostanze pericolose siano protette da influssi esterni e tenute inaccessibili alle persone non autorizzate. I contenitori vuoti non puliti possono essere trattati allo stesso modo di quelli pieni, in base alle raccomandazioni specialistiche della guida (con la partecipazione dell'UFAM) e alla dichiarazione di un esperto. La fattispecie oggettiva è realizzata, poiché gli immobili non erano sufficientemente protetti contro l'accesso di persone non autorizzate. Quanto alla fattispecie soggettiva: in qualità di unico membro del consiglio di amministrazione e azionista che aveva deciso il trasferimento, il ricorrente avrebbe dovuto accertarsi che non fossero state lasciate sostanze delicate. Egli conosceva lo…