Art. 50 LPChim

Contravvenzioni

1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:
  1. a. viola prescrizioni relative al controllo autonomo (art. 5);
  2. b. viola l’obbligo di diligenza nell’utilizzare sostanze o preparati (art. 8, 21, 23 e 25 cpv. 1);
  3. c. non effettua le necessarie notifiche relative a sostanze o preparati o fornisce indicazioni erronee (art. 18);
  4. d. viola l’obbligo di dichiarazione per piante e animali velenosi (art. 19 cpv. 2 lett. f);
  5. e. infrange prescrizioni relative alla pubblicità (art. 20);
  6. f. rifiuta di ritirare sostanze o preparati pericolosi (art. 22 cpv. 1);
  7. g. viola il suo obbligo di comunicazione alle autorità esecutive cantonali (art. 25 cpv. 2);
  8. h. viola l’obbligo d’informazione oppure fornisce alle autorità esecutive indicazioni errate (art. 42 cpv. 2);
  9. i. contravviene ad una decisione a lui destinata con menzione della comminatoria prevista in questo articolo.
2 Se il colpevole ha agito per negligenza la pena è la multa.
3 Sempre che non sia stato commesso un reato di cui al cpv. 1 o all’articolo 49, per infrazioni di sue prescrizioni esecutive il Consiglio federale può comminare:
  1. a. la multa fino a 20 000 franchi se il reato è intenzionale;
  2. b. la multa se il colpevole ha agito per negligenza.
4 Il tentativo e la complicità sono punibili.
5 e 6 ...

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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