Art. 50 LPChim
Contravvenzioni
1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:
- a. viola prescrizioni relative al controllo autonomo (art. 5);
- b. viola l’obbligo di diligenza nell’utilizzare sostanze o preparati (art. 8, 21, 23 e 25 cpv. 1);
- c. non effettua le necessarie notifiche relative a sostanze o preparati o fornisce indicazioni erronee (art. 18);
- d. viola l’obbligo di dichiarazione per piante e animali velenosi (art. 19 cpv. 2 lett. f);
- e. infrange prescrizioni relative alla pubblicità (art. 20);
- f. rifiuta di ritirare sostanze o preparati pericolosi (art. 22 cpv. 1);
- g. viola il suo obbligo di comunicazione alle autorità esecutive cantonali (art. 25 cpv. 2);
- h. viola l’obbligo d’informazione oppure fornisce alle autorità esecutive indicazioni errate (art. 42 cpv. 2);
- i. contravviene ad una decisione a lui destinata con menzione della comminatoria prevista in questo articolo.
2 Se il colpevole ha agito per negligenza la pena è la multa.
3 Sempre che non sia stato commesso un reato di cui al cpv. 1 o all’articolo 49, per infrazioni di sue prescrizioni esecutive il Consiglio federale può comminare:
- a. la multa fino a 20 000 franchi se il reato è intenzionale;
- b. la multa se il colpevole ha agito per negligenza.
4 Il tentativo e la complicità sono punibili.
5 e 6 ...
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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Sistierung der Betriebsbewilligung, Sistierung der Zulassung von Arzneimitteln0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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