Fatti

Parti:

  • [A. AG] e [B. AG] come ricorrenti, rappresentate dal dott. Felix Kesselring e/o Kathrin Lanz
  • Swissmedic, Istituto svizzero dei medicinali, come opposta al ricorso

Fatti:

  • [A. AG] e [B. AG] sono società per azioni con sede a [U.] (Canton Argovia), che producono e distribuiscono prodotti chimico-farmaceutici e farmaceutici.
  • Entrambe le società dispongono di autorizzazioni di esercizio della Swissmedic con [C.] come persona tecnicamente responsabile.
  • Il 15 marzo 2017, la procura di Baden ha effettuato una perquisizione negli ex siti di produzione, riscontrando carenze nella conservazione di sostanze chimiche e medicinali.
  • [C.] è stato condannato per violazione del dovere di diligenza e violazione della legge sugli stupefacenti.
  • Swissmedic ha sospeso le autorizzazioni di esercizio e le autorizzazioni di medicinali della [A. AG] e [B. AG] a causa della mancanza di affidabilità di [C.] .
  • Le ricorrenti hanno presentato ricorso contro le sospensioni presso il Tribunale amministrativo federale e successivamente presso il Tribunale federale.

Legge

Le ricorrenti sostengono che l'art. 39 cpv. 3 OAMed sia contrario al diritto internazionale, alla Costituzione e alla legge e che la sospensione delle autorizzazioni nonché delle autorizzazioni di medicinali sia sproporzionata. Esse contestano inoltre che non siano soddisfatti i presupposti per la sospensione e che il giudice di primo grado abbia applicato erroneamente l'art. 39 cpv. 3 OAMed.

Il Tribunale federale esamina inizialmente se l'art. 39 cpv. 3 OAMed costituisca una disposizione di ordinanza sostitutiva della legge o esecutiva. Conclude che si tratta di una disposizione di ordinanza esecutiva che non richiede una norma di delegazione legislativa. Pertanto, l'art. 39 cpv. 3 OAMed non è contrario alla legge.

Successivamente, il Tribunale federale esamina se la sospensione delle autorizzazioni e delle…