Art. 21 LPChim
Conservazione, deposito
Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere conservati e depositati in modo sicuro e adeguato alla loro pericolosità. Devono in particolare:
- a. essere protetti da influssi esterni pericolosi;
- b. essere inaccessibili alle persone non autorizzate;
- c. essere conservati o immagazzinati in modo da evitare un impiego errato oppure confusioni, segnatamente con derrate alimentari.
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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Sistierung der Betriebsbewilligung, Sistierung der Zulassung von Arzneimitteln0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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