Art. 2 OCStup
Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
- a. transito: il trasporto di merci attraverso il territorio doganale;
- b. commercio: la mediazione a titolo oneroso di sostanze controllate a persone autorizzate, incluse le attività di mediatori e di agenti;
- c. fabbricazione: tutte le fasi di lavoro comprendenti l’estrazione, la produzione, la preparazione, la lavorazione o il trattamento, la pulizia e la trasformazione, come pure l’imballaggio, il deposito e la consegna del prodotto finito, inclusi i controlli di qualità e la liberazione di partite;
- d. operatori sanitari: medici, dentisti, veterinari e farmacisti;
- e. ospedale: stabilimento ospedaliero ai sensi della LStup;
- f. impresa: ditta ai sensi della LStup;
- g. prescrivere: rilasciare una ricetta per pazienti o detentori di animali affinché questi possano procurarsi medicamenti contenenti sostanze controllate;
- h. sostanze controllate: stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori e coadiuvanti chimici ai sensi dell’articolo 2 LStup, nonché materie prime e prodotti con un presunto effetto simile a quello degli stupefacenti ai sensi dell’articolo 7 LStup;
- i. Paese bersaglio: i Paesi menzionati nell’elenco g.
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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Umteilung der Arzneimittel2 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
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