Art. 2 OCStup

Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:
  1. a. transito: il trasporto di merci attraverso il territorio doganale;
  2. b. commercio: la mediazione a titolo oneroso di sostanze controllate a persone autorizzate, incluse le attività di mediatori e di agenti;
  3. c. fabbricazione: tutte le fasi di lavoro comprendenti l’estrazione, la produzione, la preparazione, la lavorazione o il trattamento, la pulizia e la trasformazione, come pure l’imballaggio, il deposito e la consegna del prodotto finito, inclusi i controlli di qualità e la liberazione di partite;
  4. d. operatori sanitari: medici, dentisti, veterinari e farmacisti;
  5. e. ospedale: stabilimento ospedaliero ai sensi della LStup;
  6. f. impresa: ditta ai sensi della LStup;
  7. g. prescrivere: rilasciare una ricetta per pazienti o detentori di animali affinché questi possano procurarsi medicamenti contenenti sostanze controllate;
  8. h. sostanze controllate: stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori e coadiuvanti chimici ai sensi dell’articolo 2 LStup, nonché materie prime e prodotti con un presunto effetto simile a quello degli stupefacenti ai sensi dell’articolo 7 LStup;
  9. i. Paese bersaglio: i Paesi menzionati nell’elenco g.

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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