Fatti

Parti:

  • Ricorrente: [A. AG] , rappresentata dal dott. Thomas Eichenberger e/o Claudio Helmle, avvocati
  • Ricorso contro: Swissmedic, Istituto svizzero dei medicinali, Hallerstrasse 7, 3012 Berna

Fatti:

  • [A. AG] è titolare dei medicinali [B.] sciroppo per la tosse e [B.] sciroppo per la tosse, inizialmente classificati nella categoria di distribuzione C.
  • Con la revisione della legge sui medicinali a partire dal 1° gennaio 2019, la categoria di distribuzione C è stata abolita, rendendo necessaria una nuova classificazione.
  • Swissmedic ha riassegnato i medicinali dalla categoria di distribuzione C alla categoria di distribuzione B senza previa notifica di un secondo preavviso.
  • Il Tribunale amministrativo federale ha respinto un ricorso della [A. AG] contro questa disposizione.
  • [A. AG] presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale e chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo federale nonché la classificazione dei medicinali nella categoria di distribuzione D.

Legge

Il Tribunale federale esamina inizialmente l'ammissibilità del ricorso e constata che è stato presentato in forma e nei termini e che la ricorrente è legittimata. Si basa sui fatti accertati dal tribunale di primo grado, a meno che non vi siano evidenti inesattezze.

La questione controversa è la classificazione dei medicinali [B.] sciroppo per la tosse e [B.] sciroppo per la tosse nella categoria di distribuzione B o D. Il Tribunale federale si riferisce alle disposizioni pertinenti della legge sui medicinali (LATer) e dell'ordinanza sui medicinali (OM), nonché alla legislazione sugli stupefacenti (LStup).

Il Tribunale federale afferma che le sostanze attive codeina e diidrocodeina sono soggette alla legislazione sugli stupefacenti e rappresentano sostanze controllate. I medicinali in questione soddisfano i requisiti per un'eccezione parziale agli obblighi di controllo,…