Art. 40 OM

1 Swissmedic attribuisce il medicamento a una categoria di dispensazione nell’ambito della decisione relativa alla domanda di omologazione.
2 Nella classificazione tiene conto in particolare dei seguenti aspetti:
  1. a. l’effetto farmacologico;
  2. b. la tossicità acuta e cronica;
  3. c. le esperienze cliniche, segnatamente con riferimento alla sicurezza e agli effetti indesiderati;
  4. d. il settore di applicazione;
  5. e. il potenziale di abuso;
  6. f. le competenze specifiche mediche e farmaceutiche necessarie per motivi di sicurezza dei medicamenti nella scelta e nell’uso del medicamento.
3 D’ufficio o su richiesta, adegua la classificazione allo stato della scienza e della tecnica.
4 Pubblica sulla sua pagina Internet un elenco dei principi attivi contenuti in un medicamento che ha omologato. Nell’elenco figurano anche le categorie di dispensazione di tale medicamento.
5 Gli stupefacenti e le sostanze psicotrope soggiacciono alle disposizioni speciali dell’ordinanza del 25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Classificazione della "pillola del giorno dopo" nella categoria di dispensazione B (medicamenti soggetti a prescrizione medica), siccome la sua dispensazione richiede sempre una previa consulenza specialistica di un ope…
    · 15/10/2024 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.