Art. 40 OM
1 Swissmedic attribuisce il medicamento a una categoria di dispensazione nell’ambito della decisione relativa alla domanda di omologazione.
2 Nella classificazione tiene conto in particolare dei seguenti aspetti:
- a. l’effetto farmacologico;
- b. la tossicità acuta e cronica;
- c. le esperienze cliniche, segnatamente con riferimento alla sicurezza e agli effetti indesiderati;
- d. il settore di applicazione;
- e. il potenziale di abuso;
- f. le competenze specifiche mediche e farmaceutiche necessarie per motivi di sicurezza dei medicamenti nella scelta e nell’uso del medicamento.
3 D’ufficio o su richiesta, adegua la classificazione allo stato della scienza e della tecnica.
4 Pubblica sulla sua pagina Internet un elenco dei principi attivi contenuti in un medicamento che ha omologato. Nell’elenco figurano anche le categorie di dispensazione di tale medicamento.
5 Gli stupefacenti e le sostanze psicotrope soggiacciono alle disposizioni speciali dell’ordinanza del 25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Classificazione della "pillola del giorno dopo" nella categoria di dispensazione B (medicamenti soggetti a prescrizione medica), siccome la sua dispensazione richiede sempre una previa consulenza specialistica di un ope…1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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13 citazioni
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8 citazioni
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Umteilung der Arzneimittel8 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.