Art. 3 OCStup

Elenchi delle sostanze controllate

1 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) designa le sostanze controllate e stabilisce le misure di controllo a cui sono sottoposte.
2 Compila i seguenti elenchi:
  1. a. elenco a: sostanze controllate sottoposte a tutte le misure di controllo;
  2. b. elenco b: sostanze controllate escluse parzialmente dalle misure di controllo;
  3. c. elenco c: sostanze controllate che possono essere contenute in preparati in concentrazioni ridotte e sono escluse parzialmente dalle misure di controllo;
  4. d. elenco d: sostanze controllate vietate;
  5. e. elenco e: materie prime e prodotti con un presunto effetto simile a quello degli stupefacenti ai sensi dell’articolo 7 cpv. 1 LStup, sottoposti alle misure di controllo degli stupefacenti dell’elenco a;
  6. f. elenco f: precursori, con l’indicazione del quantitativo che impone un controllo secondo la presente ordinanza;
  7. g. elenco g: coadiuvanti chimici, con l’indicazione dei Paesi bersaglio e del quantitativo che impone un controllo secondo la presente ordinanza.
3 Stabilisce il quantitativo a partire dal quale i precursori sottostanno al controllo. Inoltre, stabilisce il quantitativo a partire dal quale i coadiuvanti chimici sottostanno al controllo se sono destinati a un determinato Paese bersaglio.
4 Il nome delle sostanze controllate degli elenchi a, b, d è completato con il loro n. commerciale internazionale (Global Trade Identification Number, GTIN).
5 Per determinare i Paesi bersaglio, il DFI, tiene conto delle richieste di cui all’articolo 12 paragrafo 10 della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope e delle normative dei principali partner commerciali della Svizzera.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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