Art. 5 OCStup

Autorizzazioni d’esercizio

1 L’autorizzazione d’esercizio per l’impiego delle sostanze controllate degli elenchi a, b, c, f e dei medicamenti omologati contenenti sostanze controllate dell’elenco d è rilasciata:
  1. a. a persone e imprese, inclusi mediatori e agenti e alla Farmacia dell’esercito: dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic );
  2. b. a farmacie, ospedali e istituti scientifici, nonché ad autorità cantonali e comunali: dal Cantone.
2 L’autorizzazione d’esercizio per l’impiego delle sostanze controllate dell’elenco e è rilasciata dal DFI.
3 L’autorizzazione d’esercizio per la coltivazione di piante o funghi contenenti sostanze controllate degli elenchi a, b ed f è rilasciata da Swissmedic.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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