Art. 17 LAFE
Procedura d’autorizzazione
1 Il più tardi dopo la conclusione del negozio giuridico, oppure, in mancanza di negozio giuridico, dopo l’acquisto, l’acquirente il cui obbligo d’autorizzazione non può essere escluso a priori deve chiedere l’autorizzazione o far accertare ch’egli non sottostà a tale obbligo.
2 L’autorità di prima istanza notifica la decisione, con la motivazione e l’indicazione dei rimedi giuridici, alle parti, al Comune nel quale il fondo è situato e, con l’inserto completo, all’autorità cantonale legittimata a ricorrere.
3 L’autorità cantonale legittimata a ricorrere, se rinuncia al ricorso o lo ritira, notifica gratuitamente la decisione, con l’inserto completo, all’Ufficio federale di giustizia.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Nozione di esecuzione di un negozio giuridico nullo per mancanza d'autorizzazione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland4 citazioni
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Acquisto di fondi da parte di persone all'estero3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.