Art. 17 LAFE

Procedura d’autorizzazione

1 Il più tardi dopo la conclusione del negozio giuridico, oppure, in mancanza di negozio giuridico, dopo l’acquisto, l’acquirente il cui obbligo d’autorizzazione non può essere escluso a priori deve chiedere l’autorizzazione o far accertare ch’egli non sottostà a tale obbligo.
2 L’autorità di prima istanza notifica la decisione, con la motivazione e l’indicazione dei rimedi giuridici, alle parti, al Comune nel quale il fondo è situato e, con l’inserto completo, all’autorità cantonale legittimata a ricorrere.
3 L’autorità cantonale legittimata a ricorrere, se rinuncia al ricorso o lo ritira, notifica gratuitamente la decisione, con l’inserto completo, all’Ufficio federale di giustizia.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Nozione di esecuzione di un negozio giuridico nullo per mancanza d'autorizzazione
    · 29/09/1997 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 12/03/2013 · 6 citazioni de Riassunto
  • Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland
    · 28/09/2017 · 4 citazioni de
  • Acquisto di fondi da parte di persone all'estero
    · 03/10/2017 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.