Art. 26 LAFE
Inefficacia e nullità
1 I negozi giuridici concernenti un acquisto per il quale l’acquirente deve chiedere un’autorizzazione rimangono inefficaci fintanto che manca l’autorizzazione definitiva.
2 Diventano nulli se:
- a. l’acquirente attua il negozio giuridico senza chiedere l’autorizzazione o prima che vi sia l’autorizzazione definitiva;
- b. l’autorità di prima istanza nega o revoca definitivamente l’autorizzazione;
- c. l’ufficiale del registro fondiario o del registro di commercio respinge la notificazione, senza che l’autorità di prima istanza abbia previamente negato l’autorizzazione;
- d. l’autorità dell’incanto annulla l’aggiudicazione, senza che l’autorità di prima istanza abbia previamente negato l’autorizzazione.
3 Inefficacia e nullità sono rilevate d’ufficio.
4 Hanno la conseguenza che:
- a. le prestazioni promesse non possono essere pretese;
- b. le prestazioni fornite possono essere ripetute entro un anno dal momento in cui l’attore ha avuto notizia del diritto di ripetizione ovvero entro un anno dalla conclusione di un procedimento penale, ma in ogni caso non oltre dieci anni dopo le prestazioni;
- c. l’azione di rimozione dello stato illecito è proposta d’ufficio.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Principio dispositivo; oggetto del litigio nella procedura di disconoscimento del debito0 citazioni
-
2Nozione di esecuzione di un negozio giuridico nullo per mancanza d'autorizzazione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
4 citazioni22/05/2000 · 4 citazioni de
-
3 citazioni01/02/2021 · 3 citazioni de
-
Contratto di compravendita2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.