Fatti

La società A. AG (attrice, ricorrente) e la società B. SA controllata dall'estero (convenuta, controparte nel ricorso) hanno firmato il 23 ottobre 2015 un contratto denominato "contratto di prestito", in base al quale la convenuta ha concesso all'attrice un prestito di Fr. 1'800'000.-. Con questo importo, l'attrice ha acquistato un edificio residenziale in Svizzera, restituendo alla convenuta un importo residuo di Fr. 640'000.-.

Successivamente, la convenuta ha avviato un'esecuzione contro l'attrice per il residuo del prestito di Fr. 1'234'592.90 oltre agli interessi e agli interessi del prestito. L'attrice ha fatto opposizione e ha intentato azioni di disconoscimento presso il Tribunale di commercio per dichiarare nulle le pretese oggetto di esecuzione.

Il Tribunale di commercio ha stabilito che il contratto di prestito è nullo ai sensi della Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LFAcq) e che la convenuta ha un diritto di ripetizione ai sensi dell'art. 26 cpv. 4 lett. b LFAcq. L'attrice ha presentato ricorso contro questa sentenza al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che la corte inferiore non ha violato il principio dispositivo di cui all'art. 58 cpv. 1 CPC e all'art. 83 cpv. 2 LEF, riconoscendo alla convenuta un diritto di ripetizione ai sensi dell'art. 26 cpv. 4 lett. b LFAcq.

L'oggetto della controversia nel procedimento di disconoscimento è limitato all'esistenza e alla scadenza della…