Art. 18 OAFE

Esame e assunzione delle prove

1 Fatti salvi gli articoli 18a e 18b, l’ufficio del registro fondiario, l’ufficio del registro di commercio e l’autorità dell’incanto lasciano all’autorità di prima istanza, a cui rinviano il richiedente (art. 18 cpv. 1 e 2 e 19 cpv. 2 LAFE; art. 15 cpv. 3 lett. a), la cura di procedere ad un esame approfondito dell’obbligo dell’autorizzazione e, se del caso, all’assunzione delle prove.
2 I pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano se il pubblico ufficiale vi certifica d’averli verificati di persona e nulla venga ad infirmare la loro pertinenza (art. 9 CC ).
3 Dichiarazioni generiche che contestano unicamente l’esistenza delle condizioni dell’obbligo dell’autorizzazione o che affermano l’adempimento delle condizioni per ottenere l’autorizzazione, non hanno in alcun caso forza probante; restano salve le dichiarazioni relative al previsto utilizzo del fondo (art. 18a).
4 Sono libri commerciali (art. 22 cpv. 3 LAFE) anche il libro delle azioni (art. 685 CO ), il libro delle quote (art. 790 CO) e l’elenco dei soci (art. 835 CO).

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Falsità ideologica in documenti
    · 30/09/1999 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Acquisto di fondi da parte di persone all'estero
    · 20/11/2015 · 3 citazioni de Riassunto
  • VB.2014.00406
    27/09/2011 · 1 citazioni de
  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2019.333
    WBE.2019.333
    · 08/07/2020 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.