Art. 2 OAFE
Persone all’estero
1 Non sono considerati persone all’estero (art. 5 cpv. 1 lett. a LAFE), se hanno il domicilio in Svizzera giusta gli articoli 23, 24 cpv. 1, 25 e 26 del Codice civile (CC) :
- a. i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS);
- b. i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord giusta l’articolo 5 cpv. 1 lett. a n. 2 LAFE.
2 La legittimità del domicilio presuppone inoltre un permesso per dimoranti tempora-nei, di dimora o di domicilio UE / AELS valido (art. 4 cpv. 1 e 5 dell’O del 22 maggio 2002 sulla libera circolazione delle persone, OLCP) per la costituzione di un domicilio.
3 Sono considerate persone che non hanno il diritto di stabilirsi in Svizzera (art. 5 cpv. 1 lett. abis LAFE) gli stranieri senza un permesso di domicilio valido (art. 34 della LF del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI ).
4 Gli stranieri che per il soggiorno conforme alla legge non necessitano di un’autorizzazione della polizia degli stranieri (art. 5 cpv. 3) sottostanno all’obbligo dell’autorizzazione per l’acquisto di fondi come gli stranieri che necessitano di un’autorizzazione della polizia degli stranieri.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Acquisto di fondi da parte di persone all'estero, cittadini dell'UE o dell'AELS5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2019.3331 citazioniWBE.2019.333· 08/07/2020 · 1 citazioni de
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VB.2019.004600 citazioni19/11/2020 · 0 citazioni de
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 1. Kammer — WBE.2019.3460 citazioniWBE.2019.346· 12/02/2020 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.