Art. 13 LAr
Consultazione durante il termine di protezione
1 Su richiesta dell’Archivio federale i servizi mittenti possono, già prima della scadenza dei termini di protezione di cui agli articoli 9, 11 o 12 cpv. 1, rendere accessibili al pubblico i loro archivi o accordare a singole persone il diritto di consultarli, qualora non vi si opponga:
- a. alcuna prescrizione legale né b. alcun interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione.
2 Tali autorizzazioni si applicano alle stesse condizioni a tutti i richiedenti.
3 L’autorizzazione precisa in quale misura gli archivi possono essere consultati. La consultazione può essere subordinata a oneri e condizioni; segnatamente può essere stabilito che i dati personali vengano resi anonimi.
4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli della procedura d’autorizzazione e le condizioni relative alla consultazione, sempre che non siano applicabili le disposizioni generali della procedura amministrativa.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Consultazione degli archivi prima della scadenza del termine di protezione a scopi di ricerca; personaggi della storia contemporanea; ponderazione degli interessi1 citazioni
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2Diritto di consultare una sentenza della commissione di ricorso in materia d'asilo e di prendere conoscenza della composizione del collegio giudicante, principio della pubblicità della giustizia; art. 30 cpv. 3 Cost., l…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Einsichtnahme ins Bundesarchiv2 citazioni
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.