Art. 86 LDFR
Menzione nel registro fondiario
1 Vanno menzionati nel registro fondiario:
- a. i fondi agricoli ubicati in zona edificabile e sottoposti alla presente legge (art. 2);
- b. i fondi non agricoli ubicati fuori zona edificabile e non sottoposti alla presente legge (art. 2).
2 Il Consiglio federale fissa le eccezioni e disciplina le condizioni alle quali una menzione è radiata d’ufficio.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Condizioni d'incanto (contenuto necessario e modificazioni successive); art. 134 cpv. 1 LEF e art. 52 RFF0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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1 citazioni10/07/2002 · 1 citazioni de
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100 2022 2630 citazioni26/04/2024 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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