Art. 86 LDFR

Menzione nel registro fondiario

1 Vanno menzionati nel registro fondiario:
  1. a. i fondi agricoli ubicati in zona edificabile e sottoposti alla presente legge (art. 2);
  2. b. i fondi non agricoli ubicati fuori zona edificabile e non sottoposti alla presente legge (art. 2).
2 Il Consiglio federale fissa le eccezioni e disciplina le condizioni alle quali una menzione è radiata d’ufficio.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Condizioni d'incanto (contenuto necessario e modificazioni successive); art. 134 cpv. 1 LEF e art. 52 RFF
    · 10/07/2002 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 08/09/2014 · 1 citazioni de Riassunto
  • 10/07/2002 · 1 citazioni de
  • 100 2022 263
    26/04/2024 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.